Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dei servizi pubblici, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, cambiano le norme relative alla progettazione in materia di lavori pubblici.
Il D.Lgs. n. 50/2016 prevede, innanzitutto, 3 livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi che, in base a successivi approfondimenti tecnici, possano assicurare:
– il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
– la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
– la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
– un limitato consumo del suolo;
– il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
– il risparmio e l’efficientemente energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
– la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
– la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
– la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;
– accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
Mentre per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, è previsto che le stazioni appaltanti possano ricorrere alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24 del nuovo Codice.
I contenuti dei 3 livelli progettuali saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
I 3 livelli di progettazione
Le 3 fasi di progettazione sono in sintesi:
– il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;
– il progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità;
– il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.
Nello specifico:
- A) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica
Il primo livello di progettazione comprende tutte le indagini e gli studi necessari, gli schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Viene redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’assetto archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
- B) Il progetto definitivo
Il secondo livello di progettazione individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Questo livello di progettazione può contenere gli elementi previsti nel precedente livello di progettazione eventualmente omesso.
- C) Il progetto esecutivo
L’ultimo livello di progettazione, che può contenere tutti gli elementi previsti per precedenti livelli omessi, è redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
Gli oneri per la sicurezza
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del (…….), alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulla procedura cui accede la progettazione medesima.
La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:
– la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
– le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
– il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
– il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche;
– l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
– i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
– l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
Progettazione interna ed esterna
Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dagli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria previsti all’articolo 46 del Codice, i cui requisiti saranno definiti con un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
-Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
I corrispettivi da porre a gara
Per l’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività, che saranno emanate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Fino all’adozione del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al Decreto n. 143/2013 (c.d. Decreto Parametri).
Aggiornamenti
Il testo del nuovo codice degli appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) è stato aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal Decreto correttivo (Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103) e dal Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Decreto Parametri obbligatorio
Le Stazioni Appaltanti dovranno obbligatoriamente rifarsi al Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione.
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