E’ stata divulgata la  bozza del NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

La parte della riforma ritenuta fondamentale  è il  “nuovo modo di fare progettazione” con l’introduzione  delle linee guida sul progetto di fattibilità tecnico economica, la relazione di sostenibilità che le stazioni appaltanti devono produrre per le singole opere.

In sintesi si andrà verso due livelli di progettazione a fronte degli attuali  3 ( progetto di fattibilità, Progetto definitivo ,progetto esecutivo) ovvero:

  • Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
  • Progetto Esecutivo

Dalla bozza

PARTE III DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

I lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sono inseriti nell’elenco triennale dopo  l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente vengono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

 

PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41.

Livelli di progettazione

Articolo 41. Livelli di progettazione.

  1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Essa è volta ad assicurare:

  1. a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
  2. b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
  3. c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
  4. d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
  5. e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere; f

) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;

  1. g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
  2. h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

(…….)

  1. L’allegato XII* stabilisce altresì le prescrizioni per la sua redazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente. L’allegato indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.

* Le nuove linee guida PFTE in allegato

  1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
  2. a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
  3. b) è redatto tenendo conto delle linee guida adottate con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  4. c) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
  5. d) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1;
  6. e) individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
  7. f) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
  8. g) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.
  9. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

Download (PDF, 2.06MB)

________________________________________________________________________

Se hai problemi per affrontare i punti suindicati, e vuoi ottimizzare i tempi, potresti valutare la possibilità di frequentare un corso per la preparazione dell'esame di stato di architetto o singole lezioni su ogni argomento legato alla professione di Architetto / Pianificatore Territoriale e/o alla prova d’esame.

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto è provvederemo alla sua cancellazione dal sito

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here