Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

 

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Articolo 131 Salvaguardia dei valori del paesaggio

  1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
  2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Articolo 132 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

  1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
  2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
  3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione.
  4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche’ dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

 

 

Articolo 133 Convenzioni internazionali

  1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.

 

Articolo 134 Beni paesaggistici

  1. Sono beni paesaggistici:
  2. a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
  3. b) le aree indicate all’articolo 142;
  4. c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

 

Articolo 135 Pianificazione paesaggistica

  1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati “piani paesaggistici”.
  2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all’articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonche’ gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

 

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

 

Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

  1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
  2. a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
  3. b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  4. c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
  5. d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

Articolo 137 Commissioni provinciali

  1. Con atto regionale e’ istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136;
  2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all’audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti.

 

Articolo 138 Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

  1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all’articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta e’ motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all’articolo 143, comma 3.
  2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.

 

Articolo 139 Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

  1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e’ pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
  2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione e’ data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonche’ su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
  3. Entro i sessanta giorni successivi all’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica.
  4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136, comunica l’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonche’ alla città metropolitana o al comune interessato.
  5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonche’ l’indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell’immobile può presentare osservazioni alla regione.

 

Articolo 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

  1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136.
  2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136 e’ altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il comune, nonche’ trascritto a cura della regione nei registri immobiliari.
  3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
  4. Copia della Gazzetta Ufficiale e’ affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

 

Articolo 141 Provvedimenti ministeriali

  1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell’articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.
  2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l’istruttoria ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
  3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinche’ provvedano agli adempimenti indicati all’articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all’articolo 139, commi 2, 4 e 5.
  4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e’ notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall’articolo 140, commi 2, 3 e 4.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati all’articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.

 

Articolo 142 Aree tutelate per legge

  1. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
  2. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  3. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  4. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  5. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  6. e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  7. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche’ i territori di protezione esterna dei parchi;
  8. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche’ percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  9. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  10. i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  11. l) i vulcani;
  12. m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
  13. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
  14. a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
  15. b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  16. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall’articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
  17. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.

 

Capo III

Pianificazione paesaggistica

 

Articolo 143 Piano paesaggistico

  1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.
  2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:
  3. a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche’ delle tecniche e dei materiali costruttivi;
  4. b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
  5. c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.
  6. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
  7. a) ricognizione dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
  8. b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
  9. c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;
  10. d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
  11. e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
  12. f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
  13. g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
  14. h) individuazione, ai sensi dell’articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
  15. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e’ consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’articolo 145.
  16. Il piano può altresì individuare:
  17. a) le aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
  18. b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell’ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
  19. c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.
  20. L’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), e’ subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonche’ dall’inclusione dell’area nelle categorie elencate all’articolo 142.
  21. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
  22. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all’articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
  23. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
  24. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici. Nell’accordo e’ stabilito il termine entro il quale e’ completata l’elaborazione d’intesa, nonche’ il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all’elaborazione d’intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano e’ approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
  25. L’ accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
  26. Qualora l’accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l’elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

 

Articolo 144 Pubblicità e partecipazione

  1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità.
  2. Qualora dall’applicazione dell’articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l’entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico e’ subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate all’articolo 140, commi 3 e 4.

 

Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

  1. Il Ministero individua ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.
  2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonche’ con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
  3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.
  4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
  5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

 

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

 

Articolo 146 Autorizzazione

  1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all’articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell’articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne’ introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

 

  1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
  2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e’ individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
  3. La domanda di autorizzazione dell’intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
  4. L’ amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
  5. a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
  6. b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area;
  7. c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
  8. L’amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l’amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine e’ sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l’amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e’ sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
  9. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del parere, l’amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
  10. L’autorizzazione e’ rilasciata o negata dall’amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
  11. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e’ data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e’ sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e’ presentata alla competente soprintendenza.
  12. L’autorizzazione paesaggistica:
  13. a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
  14. b) e’ trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche’, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo;
  15. c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
  16. L’autorizzazione paesaggistica e’ impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e’ deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l’autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
  17. Presso ogni comune e’ istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e’ indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell’elenco e’ trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 155.
  18. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
  19. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.

 

Articolo 147 Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

  1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
  2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l’autorizzazione prescritta dal comma 1 e’ rilasciata secondo le procedure previste all’articolo 26.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

 

Articolo 148 Commissione per il paesaggio

  1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l’istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
  2. La commissione e’ composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
  3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
  4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all’articolo 146, comma 7, e’ espresso in quella sede secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 146, commi 10, 11 e 12.

 

Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione

  1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 5, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non e’ comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
  2. a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  3. b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  4. c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purche’ previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

 

Articolo 150 Inibizione o sospensione dei lavori

  1. Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’articolo 139, comma 4, la regione o il Ministero ha facoltà di:
  2. a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
  3. b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
  4. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio della proposta della commissione di cui all’articolo 138 o della proposta dell’organo ministeriale prevista all’articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall’articolo 139, comma 4.
  5. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori, per non compromettere l’attuazione della pianificazione.
  6. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

 

Articolo 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

  1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già stati oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all’articolo 150, comma 1, l’interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione.

 

Articolo 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni

  1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.
  2. Per le zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136, lettera c), o all’articolo 142, comma 1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.

 

Articolo 153 Cartelli pubblicitari

  1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 e’ vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente individuata dalla regione.
  2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e’ vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

 

Articolo 154 Colore delle facciate dei fabbricati

  1. L’amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
  2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell’articolo 13.
  3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136, lettera c), o all’articolo 139, comma 1, lettera m), l’amministrazione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
  4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l’amministrazione provvede all’esecuzione d’ufficio.

 

Articolo 155 Vigilanza

  1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
  2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia nell’esercizio di tali competenze comporta l’attivazione dei poteri sostitutivi.

 

Capo V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

 

Articolo 156 Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

  1. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti.
  2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
  3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento d’intesa delle attività volte alla verifica e all’adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell’accordo e’ stabilito il termine entro il quale sono completate le attività, nonche’ il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Qualora al completamento delle attività non consegua il provvedimento regionale il piano e’ approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
  4. Se dalla verifica e dall’adeguamento, in applicazione dell’articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l’entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico e’ subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate all’articolo 140, commi 3 e 4.
  5. Qualora l’accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica e l’adeguamento congiunti del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 143.

 

Articolo 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

  1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 6, dell’articolo 144, comma 2 e dell’articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:
  2. a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
  3. b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  4. c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  5. d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall’articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
  6. e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  7. f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
  8. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

 

Articolo 158 Disposizioni regionali di attuazione

  1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

 

Articolo 159 Procedimento di autorizzazione in via transitoria

  1. Fino all’approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell’articolo 156 ovvero ai sensi dell’articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 145, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonche’ le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e’ inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. L’amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall’articolo 146, comma 5. L’autorizzazione e’ rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e’ sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
  3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.
  4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 e’ data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata dalla documentazione prescritta, e’ presentata alla competente soprintendenza e ne e’ data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e’ sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
  5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l’approvazione dei piani paesaggistici.
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