Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023)
La riforma introdotta dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha ridisegnato la progettazione delle opere pubbliche, con l’obiettivo di semplificare e ottimizzare i processi, migliorando la sostenibilità e l’efficienza. Una delle principali innovazioni è la riduzione dei livelli progettuali da tre a due: il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e il Progetto Esecutivo.
I Nuovi Livelli di Progettazione:
- Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE):
- Obiettivo: Individuare la soluzione più vantaggiosa, considerando costi e benefici, esigenze e prestazioni da soddisfare.
- Contenuti: Analisi economica, sostenibilità ambientale, studio dell’impatto e caratteristiche dimensionali, funzionali e tecnologiche dell’opera.
- Il PFTE sostituisce il progetto preliminare e definitivo, consentendo l’avvio della procedura espropriativa, se necessario, e la richiesta delle autorizzazioni.
- Progetto Esecutivo:
- Dettaglia le caratteristiche tecniche, i costi e i tempi di realizzazione, coerentemente con il PFTE.
Riferimenti Normativi:
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Art. 41: Stabilisce i livelli di progettazione, focalizzandosi su sostenibilità, efficienza energetica e rispetto dei vincoli esistenti (ambientali, idrogeologici, sismici, ecc.).
- Allegato VII: Definisce le prescrizioni per la redazione del PFTE.
Il PFTE deve includere, tra gli altri elementi, il piano economico, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma e la relazione di sostenibilità. Il progetto è redatto secondo le linee guida adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
ESTRATTO Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
PARTE III: PROGRAMMAZIONE
Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
I lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente sono inclusi nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.
(……………….)
PARTE IV: LA PROGETTAZIONE
Articolo 41. Livelli di progettazione
La progettazione dei lavori pubblici si articola in due fasi con approfondimenti tecnici successivi: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.
Essa ha l’obiettivo di garantire:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle normative ambientali, urbanistiche, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza delle costruzioni;
c) il rispetto dei requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare attenzione a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili durante l’intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi di sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche tramite l’uso progressivo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, come previsto dall’articolo 43;
h) l’accessibilità e l’adattabilità, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di barriere architettoniche.
(………)
L’Allegato VII stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del progetto da parte del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della stazione appaltante o dell’ente concedente. L’allegato definisce anche i requisiti prestazionali che devono essere inclusi nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione dovrà contenere anche il capitolato informativo.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
a) individua, tra le soluzioni possibili, quella che offre il miglior rapporto costi-benefici per la collettività, tenendo conto delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire;
b) è redatto in conformità alle linee guida adottate con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) include i necessari riferimenti all’eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
d) sviluppa, nel rispetto delle necessità individuate, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1;
e) specifica, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
f) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
g) contiene tutti gli elementi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni e approvazioni richieste.
Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm
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